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Le scuole allievi operai sono dirette da un ufficiale superiore in servizio presso lo stabilimento o officina. Agli insegnamenti si provvede con personale militare e civile - compresi i salariati - dipendente dal Ministero della difesa. Le funzioni di segretario sono affidate a un sottufficiale o ad un impiegato della carriera di concetto o esecutiva in servizio presso lo stabilimento o l'officina.

Testo in vigore dal 4 giugno 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-05-19;345~art6 · fonte del testo