Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 giugno 1964 al 9 ottobre 2010. Leggi il testo vigente →
Le scuole allievi operai sono dirette da un ufficiale superiore in servizio presso lo stabilimento o officina. Agli insegnamenti si provvede con personale militare e civile - compresi i salariati - dipendente dal Ministero della difesa. Le funzioni di segretario sono affidate a un sottufficiale o ad un impiegato della carriera di concetto o esecutiva in servizio presso lo stabilimento o l'officina.
Testo in vigore dal 4 giugno 1964 al 9 ottobre 2010
