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Per i giovani, assunti quali operai dello Stato presso gli stabilimenti militari, che abbiano conseguito lo attestato di idoneita' di cui all'articolo 4 della presente legge, la durata della prestazione del servizio militare di leva e' ridotta di due mesi per ogni anno di frequenza presso le scuole allievi operai e comunque per non oltre sei mesi. Negli anni di frequenza non sono computati quelli eventualmente ripetuti.

Testo in vigore dal 4 giugno 1964 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1964-05-19;345~art9 · fonte del testo