Art. 20 — Abrogazioni
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 7 della legge 11 agosto 2003, n. 218, e' abrogato. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la legge 29 gennaio 1992, n. 112, e' abrogata. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'articolo 3 del regio decreto 26 ottobre 1933, n. 1454, e' abrogato.
Testo vigente dal 1 dicembre 2005
