Art. 18 — Modifica alla legge 29 luglio 2003, n. 229
Nella legge 29 luglio 2003, n. 229, dopo l'articolo 20 e' inserito il seguente: "Art. 20-bis - (Decreti legislativi correttivi e integrativi). - 1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 11, il Governo puo' adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge e secondo i principi e i criteri direttivi e la procedura di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, uno o piu' decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive".
Testo vigente dal 1 dicembre 2005
