Ferme restando, ai sensi delle vigenti disposizioni, le attribuzioni della direzione generale del Tesoro in materia di emissione di certificati di credito del Tesoro, la gestione dei titoli stessi, emessi e da emettere, e' affidata alla Direzione generale del debito pubblico. All'articolo 77 del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e' aggiunto il seguente comma: "L'Amministrazione del debito pubblico ha facolta' di eliminare i titoli che non abbiano formato oggetto di opposizione. La parificazione da parte della Corte dei conti delle contabilita' ordinarie e straordinarie relative ai titoli di debito pubblico verra' eseguita sugli elaborati contabili presentati dalle sezioni di tesoreria provinciale dello Stato". La disposizione del precedente comma si applica ai titoli di tutti i prestiti amministrati dalla Direzione generale del debito pubblico, compresi quelli indicati nell'articolo precedente.

Testo vigente dal 21 agosto 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-08-07;428~art5 · fonte su Normattiva