I soggetti tenuti a produrre, ai fini della concessione di benefici e vantaggi non tributari previsti da leggi speciali, certificati rilasciati dagli uffici del registro e dell'imposta sul valore aggiunto concernenti atti, denunce e dichiarazioni, possono, in luogo dei certificati, dichiarare i fatti oggetto della certificazione. Alla dichiarazione si applicano le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

Testo vigente dal 18 novembre 1978

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urn:nir:stato:legge:1978-10-31;709~artunico · fonte su Normattiva