1. A decorrere dal 1o gennaio 1991 le misure dell'imposta fissa di bollo, in qualsiasi modo dovuta, previste nella tariffa allegata A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, in lire 3.300, lire 4.000 e lire 5.500, sono stabilite nella misura unica di lire 10.000. 2. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal cancelliere ed ai provvedimenti originali del giudice nei procedimenti civili, con esclusione di quella dovuta sugli originali delle sentenze e dei processi verbali di conciliazione, e' corrisposta per ogni procedimento, mediante applicazione di marche o mediante versamento su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma, nelle misure di lire 40.000 e di lire 60.000 rispettivamente, per i procedimenti di cognizione e per i procedimenti di esecuzione, limitatamente a quelli il cui valore supera lire 5 milioni, davanti al pretore; di lire 70.000 per i procedimenti di cognizione e di lire 140.000 per quelli di esecuzione davanti al tribunale; di lire 40.000 per i procedimenti davanti alla corte di appello e di lire 20.000 per quelli davanti alla Corte di cassazione; di lire 20.000 per i procedimenti speciali. 3. L'imposta di bollo sugli atti compiuti dal giudice e dal segretario, compresa quella sugli originali delle decisioni e dei provvedimenti, e' corrisposta per ogni procedimento dinanzi al Consiglio di Stato ed al tribunale amministrativo regionale nella misura di lire 100.000 con le modalita' di cui al comma 2. 4. La carta bollata, i moduli redatti a stampa su carta bollata o bollati in modo straordinario, nonche' i libri e i registri gia' bollati in modo straordinario che alla data indicata nel comma 1 sono ancora interamente in bianco, devono essere integrati prima dell'uso sino a concorrenza dell'imposta dovuta nella misura stabilita dal presente articolo, mediante applicazione di marche da bollo da annullarsi nei modi previsti dall'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642. 5. Sono esenti dall'imposta di bollo gli atti e documenti concernenti l'iscrizione, la frequenza, e gli esami nell'ambito dell'istruzione secondaria di secondo grado, comprese le pagelle, i diplomi, gli attestati di studio e la documentazione similare; i certificati, le copie e gli estratti dei registri dello stato civile e l'autenticazione delle sottoscrizioni delle corrispondenti dichiarazioni sostitutive; le denunce di smarrimento presentate alle competenti autorita', e relative certificazioni da essa rilasciate; i duplicati di atti e documenti rilasciati dalla pubblica amministrazione quando gli originali sono andati smarriti o l'intestatario ne ha comunque perduto il possesso; le ricevute quietanze, note, conti, fatture, distinte e simili, anche se non sottoscritti quando la somma non supera lire 150.000; gli estratti di conti nonche' lettere e altri documenti di addebitamento o di accreditamento di somme, portanti o meno la causale dell'accreditamento o dell'addebitamento e relativi benestari quando la somma non supera lire 150.000, i buoni di acquisto ed altri simili titoli in circolazione di importo non superiore a lire 150.000; le ricevute relative al pagamento di spesa di condominio negli edifici, i conti degli amministratori di tutte le istituzioni poste sotto la tutela o vigilanza dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni; le copie delle cartelle cliniche dichiarate conformi all'originale. Sono altresi' esenti gli atti, i documenti e i provvedimenti dei procedimenti di esecuzione davanti al pretore quando il valore non supera lire 5 milioni; i certificati rilasciati da organi dell'autorita' giudiziaria previsti dall'articolo 29 della tariffa allegato A, annessa al decreto del Presidente della Repubblica indicato nel comma 1, limitatamente a quelli relativi alla materia penale. 6. A decorrere dal 1° gennaio 1991, il sottonumero I) del n. 26 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, concernente la disciplina delle tasse sulle concessioni governative, e' sostituito dal sottonumero I) di cui alla tabella 2 allegata alla presente legge.

Testo vigente dal 31 dicembre 1990

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 8/1993

    Questione inammissibile
    19 gennaio 1993

    È irrilevante nel processo di provenienza la questione di legittimità costituzionale, sollevata per violazione degli artt. 3, 24, primo, secondo e terzo comma, e 53 Cost., delle disposizioni del d.P.R. n. 642 del 1972 (artt. 1, 2 e 3 e 31 della tariffa, All. A) e della l. n. 405 del 1990 (art. 7), che assoggettano gli atti difensivi nei procedimenti giurisdizionali civili ad imposta di bollo fissa e nella misura di L. 10.000 al foglio, anziché in misura proporzionata al valore della causa o alla capacità contributiva delle parti o comunque inferiore. Tranne che nelle ipotesi speciali della cambiale, vaglia cambiario e assegno bancario, che non hanno la qualità di titolo esecutivo se non regolarmente bollati, il mancato od insufficiente pagamento dell'imposta di bollo non è infatti ostativo (art. 19, d.P.R. n. 642 del 1972, come sostituito dall'art. 16, d.P.R. n. 955 del 1982) alla produzione in giudizio di documenti e di difese scritte, ne' impedisce al giudice di tenerne conto. Ne' vale addurre che il timore della successiva regolarizzazione da parte dell'ufficio del registro potrebbe indurre le parti a depositare documenti ed a svolgere argomentazioni negli atti scritti in numero e con ampiezza inferiore e inadeguata rispetto alle esigenze difensive, in quanto, perché la rilevanza sussista, non è sufficiente allegare un ipotetico (oltre che indiretto) pregiudizio dei diritti delle parti (o di una di esse), ma occorre che questa sospetta lesione sussista nel giudizio 'a quò come concreta possibilità e non solo come astratta ipotesi. (Inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 24, primo, secondo e terzo comma, e 53 Cost., degli artt. 1, primo comma, 2, primo comma, e 3, primo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642), dell'art. 31, della tariffa, parte prima, Allegato A dello stesso d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642, e dell'art. 7, l. 29 dicembre 1990, n. 405, in parte 'qua'.) - v., anche se ininfluente sulla pregiudizialità della presente questione, d.l. 11 luglio 1992, n. 333, conv. con modificazioni nella l. 8 agosto 1992, n. 359, che ha innovato la disciplina relativa alla misura dell'imposta di bollo.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 53 cost. · Art. 7 Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 1991)

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1990-12-29;405~art7 · fonte su Normattiva