Il comma 1 dell'articolo 32 del citato testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e' sostituito dal seguente: " 1. Nell'udienza preliminare il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione e pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto".
Testo vigente dal 19 febbraio 1992
