Il comma 1 dell'articolo 32 del citato testo approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, e' sostituito dal seguente: " 1. Nell'udienza preliminare il giudice, se ritiene di poter decidere allo stato degli atti, dichiara chiusa la discussione e pronuncia sentenza di non luogo a procedere nei casi previsti dall'articolo 425 del codice di procedura penale o per concessione del perdono giudiziale o per irrilevanza del fatto".

Testo vigente dal 19 febbraio 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-02-05;123~art2 · fonte su Normattiva