L'articolo 33-sexies del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170. del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 5 1, e' sostituito dal seguente: "ART. 33-sexies - (Inosservanza dichiarata nell'udienza preliminare) - 1. Se nell'udienza preliminare il giudice ritiene che per il reato deve procedersi con citazione diretta a giudizio pronuncia, nei casi previsti dall'articolo 550, ordinanza di' trasmissione degli atti al pubblico ministero per l'emissione del decreto di citazione a giudizio a norma dell'articolo 552. 2. Si applicano le disposizioni previste dagli articoli 424, commi 2 e 3, 553 e 554". L'articolo 33-septies dei codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 170 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' sostituito dal seguente: "ART. 33 -septies. - (Inosservanza dichiarata nel dibattimento di primo grado) -1. Nel dibattimento di primo grado instaurato a seguito dell'udienza preliminare, il giudice, se ritiene che il reato appartiene alla cognizione del tribunale in composizione diversa, trasmette gli atti, con ordinanza, al giudice competente a decidere sul reato contestato. 2. Fuori dai casi previsti dal comma 1 se il giudice monocratico ritiene che il reato appartiene alla cognizione dei collegio, dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero. 3. Si applica la disposizione dell'articolo 420-ter, comma 4". Al comma 1 dell'articolo 60 del codice di procedura penale le parole: "nel decreto di citazione a giudizio emesso a norma dell'articolo 555" sono sostituite dalle seguenti: "nel decreto di citazione diretta a giudizio". All'articolo 516 del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 186 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' aggiunto il seguente comma: "1-ter. Se a seguito della modifica risulta un reato per il quale e' prevista l'udienza preliminare, e questa non si e' tenuta, l'inosservanza delle relative disposizioni e' eccepita, a pena di decadenza, entro il termine indicato dal comma 1- bis". Il comma 1-bis dell'articolo 517 del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 187 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' sostituito dal seguente: "1-bis. Si applicano le disposizioni previste dall'artitolo 516, commi 1-bis e 1-ter". Al comma 1 dell'articolo 521 del codice di procedura penale, come sostituito dall'articolo 188 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, sono aggiunte, in fine, le parole: "ovvero non risulti tra quelli per i quali e' prevista l'udienza preliminare e questa non si sia tenuta". Il comma 1 dell'articolo 521 bis del codice di procedura penale, introdotto dall'articolo 189 del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, e' sostituito dal seguente: "1. Se, in seguito ad una diversa definizione giuridica o alle contestazioni previste dagli articoli 516, commi 1-bis e 1-ter, 517, comma 1-bis e 518, il reato risulta tra quelli attribuiti alla cognizione del tribunale per cui e' prevista l'udienza preliminare e questa non si e' tenuta, il giudice dispone con ordinanza la trasmissione degli atti al pubblico ministero".
Testo vigente dal 18 dicembre 1999
