Le funzioni di consegnatario-cassiere, per ciascuna delle Direzioni generali della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza, sono disimpegnate da un funzionario di grado non inferiore al nono delle carriere amministrative o d'ordine del Ministero del tesoro ovvero delle carriere di concetto o d'ordine della Ragioneria generale dello Stato.

Testo vigente dal 26 novembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-10-18;1356~art2 · fonte del testo