Ai servizi di economato della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e della Direzione generale degli Istituti di previdenza provvedono due distinti consegnatari-cassieri. Alla gestione dei detti consegnatari-cassieri sono estese, in quanto applicabili, le norme del regolamento 20 ottobre 1924, n. 1796, per le gestioni affidate ai consegnatari-cassieri delle Amministrazioni centrali con le successive modificazioni ed integrazioni e salvo le disposizioni particolari di cui ai seguenti articoli 2 e 3.

Testo vigente dal 26 novembre 1948

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urn:nir:stato:legge:1948-10-18;1356~art1 · fonte del testo