Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 19 — Prescrizioni per le navi non soggette al bordo libero

Per le navi non munite di certificato di bordo libero, indipendentemente dall'osservanza di quanto prescritto dagli articoli 297 del Codice della navigazione e 347 del regolamento per l'esecuzione del predetto Codice (navigazione marittima), il comandante deve curare che la caricazione non superi i limiti della normale portata della nave e sia eseguita in modo da non compromettere in nessun caso la stabilita' della nave stessa.

Testo vigente dal 5 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art19 · fonte su Normattiva