Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 21 — Composizione del Comitato

Il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione e' presieduto dal direttore generale della navigazione e traffico marittimo del Ministero della marina Mercantile e composto dai seguenti membri:

  • 1)un funzionario di grado non inferiore a direttore di divisione della direzione generale del naviglio del Ministero della marina mercantile;
  • 2)un funzionario di grado non inferiore a direttore di divisione della Direzione generale del lavoro marittimo e portuale e dei porti del Ministero della marina mercantile;
  • 3)un funzionario di grado non inferiore a direttore di divisione della Direzione generale della pesca e demanio marittimo del Ministero della marina mercantile;
  • 4)il capo dei servizi attinenti alla sicurezza della navigazione della Direzione generale della navigazione e traffico marittimo del Ministero della marina mercantile;
  • 5)un ufficiale di porto di grado non inferiore a colonnello dell'Ispettorato generale delle capitanerie di porto;
  • 6)il capo dell'Ispettorato tecnico del Ministero della marina mercantile;
  • 7)un rappresentante del Ministero delle poste e telecomunicazioni - Ispettorato generale delle telecomunicazioni;
  • 8)un rappresentante del Ministero della sanita';
  • 9)un rappresentante del Ministero difesa-Marina;
  • 10)un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione generale servizi antincendi;
  • 11)un rappresentante del Ministero dell'interno - Direzione generale della pubblica sicurezza;
  • 12)un rappresentante del Ministero dell'industria e del commercio;
  • 13)un rappresentante del Ministero dei trasporti - Ispettorato generale della motorizzazione civile e trasporti in concessione;
  • 14)un rappresentante del Ministero dei trasporti - Direzione generale delle ferrovie dello Stato;
  • 15)il direttore generale del Registro italiano navale;
  • 16)e 17) quattro rappresentanti dell'armamento di cui due dell'armamento di linea e due dell'armamento libero passeggeri e da carico;
  • 18)tre rappresentanti della gente di mare 19) un rappresentante dei lavoratori dei porti;
  • 20)un rappresentante dell'armamento peschereccio;
  • 21)un rappresentante dei lavoratori della pesca. Il Comitato centrale per la sicurezza della navigazione si puo' riunire in due sezioni separate, la prima per esprimere parere sui problemi specificatamente attinenti alla sicurezza, della navigazione e della vita umana in mare, e la seconda per esprimere parere sui problemi specificatamente riferentisi alla classificazione, carico, trasporto per mare e sbarco delle merci pericolose. In questi casi, la sezione prima e' composta dai membri di cui ai numeri 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 9), 14), 15), 16), 17), 18), 20) e 21); la seconda sezione e' composta dai membri di cui ai numeri 2), 4), 5), 6), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18) e 19). Il presidente puo' invitare alla riunione, quando necessario, funzionari dell'Amministrazione dello Stato e persone particolarmente esperte e interessate ai problemi iscritti nell'ordine del giorno.

Testo vigente dal 5 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art21 · fonte su Normattiva