Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 22 — Nomina dei membri e segreteria del Comitato

I membri del Comitato sono nominati con decreto del Ministro per la marina mercantile, su designazione, per i membri di cui ai numeri da 7) a 14), delle rispettive Amministrazioni e per quelli di cui ai numeri da 16) a 21), su designazione delle rispettive associazioni o, organizzazioni sindacali a base nazionale. I membri del Comitato durano in carica quattro anni e possono, alla scadenza, essere confermati. I membri nominati nel corso del quadriennio per sopperire alle vacanze formatesi nelle varie categorie rimarranno in carica fino al compimento del quadriennio. Le funzioni di segretario di ogni sezione sono affidate ad un funzionario o ad un ufficiale di porto destinato presso la Direzione generale della navigazione e del traffico marittimo del Ministero della marina mercantile.

Testo vigente dal 5 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art22 · fonte su Normattiva