Sicurezza della navigazione e della vita umana in mare

Art. 37 — Abrogazione di norme contrarie o incompatibili

Con l'entrata in vigore delle norme della presente legge sono abrogate le disposizioni del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la legge stessa.

Testo vigente dal 5 luglio 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-05;616~art37 · fonte su Normattiva