Art. 37 — Abrogazione di norme contrarie o incompatibili
Con l'entrata in vigore delle norme della presente legge sono abrogate le disposizioni del regolamento per la sicurezza delle navi mercantili e della vita umana in mare, approvato con regio decreto 23 maggio 1932, n. 719, nonche' ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la legge stessa.
Testo vigente dal 5 luglio 1962
