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Sono assimilati ai sigari e ai sigaretti i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alla lettera a) del secondo comma dell'articolo 2, a condizione tuttavia che tali prodotti siano muniti rispettivamente:

  • 1)di una fascia di tabacco naturale;
  • 2)di una fascia e di una sottofascia di tabacco, entrambe di tabacco ricostituito;
  • 3)di una fascia di tabacco ricostituito. Sono assimilati alle sigarette e al tabacco da fumo i prodotti costituiti esclusivamente o parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alle lettere b) e c) del secondo comma dell'articolo 2. In deroga al precedente comma, i prodotti che non contengono tabacco non sono considerati tabacchi lavorati quando hanno una funzione esclusivamente medica. Sono assimilati al tabacco da fiuto ed al tabacco da masticare i prodotti costituiti parzialmente da sostanze diverse dal tabacco, ma che rispondono agli altri criteri di cui alle lettere d) o e) del secondo comma dell'articolo 2.

Testo in vigore dal 16 marzo 1985 al 1 aprile 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1985-03-07;76~art3 · fonte su Normattiva