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Sui prodotti appartenenti agli altri gruppi di tabacchi lavorati, l'imposta di consumo di cui all'articolo 1 e' calcolata applicando al loro prezzo di vendita al pubblico l'aliquota di base stabilita per il rispettivo gruppo di appartenenza.
Testo in vigore dal 16 marzo 1985 al 1 aprile 2010
