Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 16 marzo 1985 al 1 agosto 2004. Leggi il testo vigente →
Con decreti del Ministro delle finanze sono fissate le tabelle di ripartizione dei prezzi di vendita al pubblico dei tabacchi lavorati per chilogrammo convenzionale. Per chilogrammo convenzionale si intendono duecento sigari o quattrocento sigaretti ovvero mille sigarette. Per le sigarette le tabelle di cui al comma precedente sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta in base ai dati rilevati al 1° gennaio di ogni anno. In sede di prima applicazione, per le sigarette, le tabelle di cui al primo comma sono stabilite con riferimento alle sigarette della classe di prezzo piu' richiesta in base ai dati rilevati alla data di entrata in vigore della presente legge. Nella determinazione delle tabelle di cui ai commi precedenti tutti gli importi sono arrotondati ad una lira. Il decreto del Ministro delle finanze e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiani.
Testo in vigore dal 16 marzo 1985 al 1 agosto 2004
