Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto
Art. 10 — Ufficio centrale degli archivi
E' istituito nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, l'Ufficio centrale degli archivi, al quale sono demandate:
- a)l'attuazione delle disposizioni che disciplinano il funzionamento e l'accesso agli archivi dei servizi di informazione per la sicurezza e del DIS;
- b)la gestione dell'archivio centrale del DIS;
- c)la vigilanza sulla sicurezza, sulla tenuta e sulla gestione dei citati archivi;
- d)la conservazione, in via esclusiva, presso appositi archivi storici, della documentazione relativa alle attivita' e ai bilanci dei servizi di informazione per la sicurezza, nonche' della documentazione concernente le condotte di cui all'articolo 17 e le relative procedure di autorizzazione. Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 7, definisce le modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'Ufficio centrale degli archivi, le procedure di informatizzazione dei documenti e degli archivi cartacei, nonche' le modalita' di conservazione e di accesso e i criteri per l'invio di documentazione all'Archivio centrale dello Stato.
Testo vigente dal 13 agosto 2007
