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Miscellanea
Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto
Legge 3 agosto 2007, n. 124
- Aggiornato al
- 12 aprile 2025
- Articoli
- 47
- Versioni storiche
- 82
Capo I — Struttura del sistema di informazione per la sicurezza della Repubblicaartt. 1-8
- Art. 1Competenze del Presidente del Consiglio dei ministri
- Art. 2Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica
- Art. 3Autorità delegata
- Art. 4Dipartimento delle informazioni per la sicurezza
- Art. 5Comitato interministeriale per la sicurezza della Repubblica
- Art. 6Agenzia informazioni e sicurezza esterna
- Art. 7Agenzia informazioni e sicurezza interna
- Art. 8Esclusività delle funzioni attribuite al DIS, all'AISE e all'AISI
Capo II — Disposizioni organizzativeartt. 9-16
- Art. 9Tutela amministrativa del segreto e nulla osta di sicurezza
- Art. 10Ufficio centrale degli archivi
- Art. 11Formazione e addestramento
- Art. 12Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia
- Art. 13Collaborazione richiesta a pubbliche amministrazioni e a soggetti erogatori di servizi di pubblica utilita
- Art. 14Introduzione dell'articolo 118-bis del codice di procedura penale
- Art. 15Introduzione dell'articolo 256-bis del codice di procedura penale
- Art. 16Introduzione dell'articolo 256-ter del codice di procedura penale
Capo III — Garanzie funzionali, stato giuridico del personale e norme di contabilitàartt. 17-29
- Art. 17Ambito di applicazione delle garanzie funzionali
- Art. 18Procedure di autorizzazione delle condotte previste dalla legge come reato
- Art. 19Opposizione della speciale causa di giustificazione all'autorità giudiziaria
- Art. 20Sanzioni penali
- Art. 21Contingente speciale del personale
- Art. 22Tutela giurisdizionale
- Art. 23Esclusione della qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza
- Art. 24Identità di copertura
- Art. 25Attività simulate
- Art. 26Trattamento delle notizie personali
- Art. 27Tutela del personale nel corso di procedimenti giudiziari
- Art. 28Introduzione dell'articolo 270-bis del codice di procedura penale
- Art. 29Norme di contabilità e disposizioni finanziarie
Capo IV — Controllo parlamentareartt. 30-38
- Art. 30Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
- Art. 30-bis1. All'inizio di ogni legislatura e fino alla nomina dei nuovi componenti del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica, le relative funzioni sono esercitate da un Comitato provvisorio costituito dai membri del Comitato della precedente legislatura che siano stati rieletti in una delle Camere. Qualora il loro numero sia inferiore a sei, ovvero nel caso in cui la composizione dell'organo non rispetti la consistenza dei Gruppi parlamentari, i Presidenti dei due rami del Parlamento procedono all'integrazione della composizione, fino a un massimo di otto membri, tenendo conto della consistenza dei Gruppi parlamentari e garantendo, ove possibile, la parità tra deputati e senatori. 2. Il Comitato provvisorio è presieduto dal presidente del Comitato della precedente legislatura, se rieletto, o, in sua assenza, dal vice presidente, se rieletto, o, in assenza anche di questi, dal componente più anziano d'età. 3. Il Comitato provvisorio cessa in ogni caso di esercitare le proprie funzioni decorsi venti giorni dalla votazione della fiducia al Governo
- Art. 31Funzioni di controllo del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
- Art. 32Funzioni consultive del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
- Art. 33Obblighi di comunicazione al Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
- Art. 34Accertamento di condotte illegittime o irregolari
- Art. 35Relazioni del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica
- Art. 36Obbligo del segreto
- Art. 37Organizzazione interna
- Art. 38Relazione al Parlamento
