Sistema sanzionatorio delle norme che prevedono contravvenzioni punibili con l'ammenda
Art. 10 — Violazioni finanziarie
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Per le violazioni di cui all'articolo 1, previste da leggi finanziarie, il trasgressore e' tenuto al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria. Se la legge finanziaria prevede oltre all'ammenda una pena pecuniaria, l'ammontare di questa si aggiunge alla somma di cui al primo comma e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1976 al 15 dicembre 1981
