Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 2 gennaio 1976 al 15 dicembre 1981. Leggi il testo vigente →

Per le violazioni di cui all'articolo 1, previste da leggi finanziarie, il trasgressore e' tenuto al pagamento di una somma a titolo di pena pecuniaria. Se la legge finanziaria prevede oltre all'ammenda una pena pecuniaria, l'ammontare di questa si aggiunge alla somma di cui al primo comma e la sanzione viene unificata a tutti gli effetti.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1976 al 15 dicembre 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1975-12-24;706~art10 · fonte del testo