Il personale, sia maschile, sia femminile, che disimpegni servizio effettivo continuativo con mansioni d'interprete almeno dal 1 luglio 1950, potra' ottenere la sistemazione con questa ultima qualifica, previo esame scritto ed orale di idoneita' professionale, atto ad accettare la conoscenza da parte dell'interessato, oltre che della lingua italiana, di tre lingue straniere tra cui il francese e l'inglese. Coloro che non risulteranno idonei nel detto esame o non ritengano di parteciparvi saranno sistemati, se uomini, in una delle qualifiche di alunno d'ordine degli uffici o di guardasala, a seconda che risultino o meno in possesso, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno della licenza di scuola secondaria inferiore: se donne, nella qualifica che loro compete in base ai criteri e con le modalita' stabiliti dall'art. 5.

Testo vigente dal 7 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-11-30;1844~art6 · fonte del testo