Fermo il disposto dell'art. 1, il personale straordinario femminile avente la qualifica di "addetta" non contemplata dalle tabelle organiche allegate al regolamento del personale delle Ferrovie dello Stato approvato con regio decreto-legge 7 aprile 1925, n. 405, successive modificazioni, sara' sistemato con la qualifica di "scrivana" se alla data di entrata in vigore della presente legge sia in possesso della licenza di scuola secondaria inferiore o di equipollente titolo di studio, ovvero, pur non essendo in possesso del titolo di studio abbia prestato servizio continuativo con mansioni di ufficio, almeno dal 1 luglio 1950, e risulti idoneo alle mansioni stesse. Coloro che non si trovino nelle condizioni previste di precedente comma saranno sistemati con la qualifica "manovale".

Testo vigente dal 7 dicembre 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-11-30;1844~art5 · fonte del testo