Con decreto del Ministro per le finanze, il comune di Campione d'Italia, in deroga alle disposizioni di cui agli articoli 1 del testo unico delle leggi per la riscossione delle imposte dirette, approvato con regio decreto 17 ottobre 1922, n. 1401, e 173 del testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 643, puo' essere incaricato della riscossione, da eseguirsi a mezzo di un collettore scelto dalla Giunta comunale tra gli iscritti all'Albo nazionale dei collettori, dei tributi diretti erariali, provinciali, comunali e di qualsiasi altro ente, riscuotibili per ruolo con le forme ed i privilegi stabiliti per le imposte dirette. L'aggio di riscossione e' determinato col decreto di conferimento del servizio o del rinnovo dello stesso nei limiti delle disposizioni vigenti. Il Comune e' esonerato dall'obbligo di prestare la cauzione; si applicano nei suoi confronti le vigenti norme riguardanti la riscossione delle imposte dirette a mezzo degli esattori.

Testo vigente dal 15 ottobre 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-09-27;1435~artunico · fonte del testo