L'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte costituito ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge. 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, assume la denominazione di Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria ed e' autorizzato ad esercitare, secondo le norme vigenti, il credito agrario, di esercizio e di miglioramento, anche nella regione ligure. All'istituto di cui al comma precedente potranno partecipare, oltre gli attuali partecipanti dell'istituto federale di credito agrario per il Piemonte, le Casse di risparmio e gli istituti ed enti autorizzati all'esercizio del credito agrario nelle due regioni. Lo statuto dell'Istituto federale di credito agrario per il Piemonte e la Liguria sara' approvato con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

Testo vigente dal 20 dicembre 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-11-27;1350~art1 · fonte del testo