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Per l'espletamento dei compiti attinenti i servizi meccanografici degli uffici dipendenti dall'amministrazione periferica delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, direttamente interessati alla riforma tributaria, il Ministero delle finanze, in deroga al disposto dell'articolo 25, secondo comma, della legge 28 ottobre 1970, n. 775, e dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, e' autorizzato ad assumere nelle categorie del personale non di ruolo, previste dalla tabella 1 allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni ed integrazioni, i dipendenti della Societa' per l'esercizio di impianti meccanografici (SEIM) S.p.a. con sede in Roma, via Vallarsa n. 30, posta in liquidazione il 30 agosto 1973, nel limite massimo complessivo di 164 unita', cosi' ripartite: fino a tre elementi, nella categoria dei diurnisti di prima categoria; fino a quindici elementi, nella categoria dei diurnisti di seconda categoria; fino a centotrentotto elementi, nella categoria dei diurnisti di terza categoria; fino a otto elementi, nella categoria dei diurnisti di quarta categoria. Il personale di cui sopra e' collocato, con la qualifica di diurnista, nella categoria non di ruolo corrispondente alla qualifica contrattuale rivestita dagli interessati presso la suddetta societa', a prescindere dal titolo di studio posseduto e dall'eta' che, per quanto riguarda il limite massimo, non puo' superare, comunque, gli anni sessanta, comprese le categorie aventi titolo all'applicazione delle norme previste dalla legge 2 aprile 1968, n. 482. La corrispondenza tra le categorie del personale non di ruolo previste dalla tabella I, allegata al regio decreto-legge 4 febbraio 1937, n. 100, e successive modificazioni e integrazioni, e le qualifiche contrattuali rivestite, al 30 agosto 1973, dagli aspiranti al collocamento in parola e' stabilita dall'annessa tabella.
Testo in vigore dal 13 maggio 1975 al 25 aprile 2001
