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Le domande di assunzione, redatte su carta legale ed indirizzate al Ministero delle finanze - Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari - Roma (EUR), devono essere prodotte, entro venti giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, all'intendenza di finanza di Roma, che ne curera' l'immediato inoltro. Il termine per la presentazione delle domande, ove scada in giorno festivo, sara' prorogato di diritto al giorno seguente non festivo. Nella domanda l'interessato deve indicare:

  • 1)cognome e nome;
  • 2)luogo e data di nascita;
  • 3)stato di famiglia;
  • 4)possesso della cittadinanza italiana;
  • 5)il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
  • 6)se abbia riportato condanne penali;
  • 7)il titolo di studio;
  • 8)la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
  • 9)i servizi eventualmente prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
  • 10)la qualifica contrattuale rivestita, al 30 agosto 1973, presso la S.p.a. SEIM, nonche' le mansioni svolte;
  • 11)il domicilio o recapito al quale desidera che siano inviate le eventuali comunicazioni. La firma posta in calce alla domanda dovra' essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante, oppure da uno dei pubblici ufficiali, di cui all'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Il requisito della buona condotta e' accertato d'ufficio. A corredo della domanda di assunzione deve essere allegata una dichiarazione in carta libera, rilasciata dal datore di lavoro, che ne assume la responsabilita', attestante:
  • 1)la data di assunzione in servizio presso la SEIM;
  • 2)la qualifica, di cui al vigente contratto collettivo di lavoro, rivestita dall'interessato alla data del 30 agosto 1973, nonche' la natura delle mansioni svolte a tale data;
  • 3)la posizione amministrativa del dipendente nei riguardi dell'Istituto nazionale della previdenza sociale. Entro sessanta giorni dalla data di assunzione in servizio, gli interessati dovranno produrre, a pena di decadenza, agli uffici cui sono assegnati, la seguente documentazione:
  • A)Titolo di studio: diploma originale o copia autenticata ai sensi dell'articolo 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (su carta da bollo). Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato e' consentito di presentare, in sua vece, il certificato diploma, sulla prescritta carta legale, contenente la dichiarazione di essere quello sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma sino a quando quest'ultimo non potra' essere rilasciato. In caso di smarrimento o distruzione del diploma, l'interessato dovra' presentare il relativo duplicato rilasciato ai sensi dell'articolo 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, oppure un certificato dal quale risulti che e' in corso la procedura per il rilascio del duplicato stesso.
  • B)Estratto dell'atto di nascita redatto su carta da bollo. Tale documento dovra' essere rilasciato dall'ufficiale di stato civile del comune di origine se l'interessato e' nato nel territorio della Repubblica e, se nato all'estero e sia gia' avvenuta la trascrizione dell'atto di nascita nei registri di stato civile di un comune italiano, dall'ufficiale di stato civile di quest'ultimo comune. Qualora detta trascrizione non sia stata ancora eseguita, gli aspiranti nati all'estero potranno produrre un certificato dell'autorita' consolare redatto in conformita' e ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
  • C)Certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del comune di origine.
  • D)Certificato di godimento dei diritti politici su carta da bollo, rilasciato dal sindaco del comune di origine o di residenza. Per i minori degli anni 21, il certificato, la cui presentazione in ogni caso e' obbligatoria, conterra' la dichiarazione che il candidato non e' incorso in alcuna delle cause che, a termini delle disposizioni vigenti, impediscano il godimento dei diritti politici stessi.
  • E)Certificato generale del casellario giudiziale su carta da bollo, rilasciato dal segretario della procura della Repubblica.
  • F)Certificato sanitario su carta da bollo, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del comune, dal quale risulti che l'interessato possiede l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale aspira e che e' stato sottoposto all'accertamento sierologico del sangue per la lue, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837. Qualora l'interessato sia affetto da qualche imperfezione fisica il certificato ne deve fare menzione ed indicare se tale imperfezione menomi l'attitudine all'impiego stesso. Per gli aspiranti invalidi, inoltre, il certificato medico deve essere rilasciato dall'ufficiale sanitario del comune di residenza dell'aspirante e contenere, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dell'articolo 3 della legge 24 febbraio 1953, n. 142, oltre ad una esatta descrizione delle condizioni attuali dell'invalido risultanti dall'esame obiettivo, anche la dichiarazione che l'invalido non ha perduto ogni capacita' lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidita' o mutilazione, non riesce di pregiudizio alla salute ed alla incolumita' dei compagni di lavoro ed alla sicurezza degli impianti. L'amministrazione si riserva, in ogni caso, di sottoporre a visita medica di un sanitario di sua fiducia i candidati per i quali lo ritenga necessario.
  • G)Documento militare:
  • 1)per i richiedenti che abbiano gia' prestato servizio militare: copia o estratto dello stato di servizio militare (per gli ufficiali) ovvero copia o estratto del foglio matricolare (per i sottufficiali e militari di truppa) in carta da bollo, rilasciati dall'autorita' militare competente. Anche i richiedenti che siano stati riformati dopo la loro presentazione alle armi sono tenuti a produrre uno dei suddetti documenti;
  • 2)per i richiedenti che siano stati dichiarati "abili arruolati" dal competente consiglio di leva, ma che per qualsiasi motivo non abbiano ancora prestato e non debbano prestare servizio militare:
  • a)se assegnati in forza ai distretti militari (Esercito o Aeronautica): copia o estratto del foglio matricolare militare in bollo rilasciato dal distretto militare competente;
  • b)se assegnati in forza alla capitaneria di porto: certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dalla capitaneria di porto competente. I documenti sopra indicati non possono essere sostituiti dal foglio di congedo;
  • 3)per i richiedenti che siano stati dichiarati riformati o rivedibili dal competente consiglio di leva:
  • a)se il giudizio e' stato adottato dal consiglio di leva presso il comune di origine o di residenza (candidati assegnati alle liste di leva terrestre): certificato di esito di leva, su carta da bollo, rilasciato dal sindaco e contenente il visto di conferma del commissario di leva;
  • b)se il giudizio e' stato adottato presso una capitaneria di porto (candidati assegnati alle liste di leva marittima): certificato di esito di leva in bollo, rilasciato dal commissario di leva e vistato dal comandante di porto;
  • 4)per i richiedenti, infine, che non siano stati ancora sottoposti al giudizio del consiglio di leva: certificato di iscrizione nelle liste di leva in bollo, rilasciato dal sindaco, se l'interessato e' stato assegnato alle liste di leva terrestre, ovvero analogo certificato rilasciato dalla capitaneria di porto, se l'aspirante e' stato assegnato alle liste di leva marittime. I seguenti documenti debbono essere di data non anteriore a tre mesi da quella di scadenza dal termine per la presentazione:
  • 1)certificato di cittadinanza italiana:
  • 2)certificato di godimento dei diritti politici;
  • 3)certificato generale del casellario giudiziale;
  • 4)certificato medico;
  • 5)documento militare (ad eccezione di coloro di cui alla lettera G), punto 1). I documenti indicati alle precedenti lettere A), B), C), D), E) ed F), non sono soggetti alla legalizzazione delle firme ai sensi dell'articolo 18 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Dovranno, invece, ai sensi dell'articolo 16 della citata legge, essere legalizzate dal provveditore agli studi le firme sui diplomi originali e sui certificati di studio rilasciati dai capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute non aventi sede nella provincia di Roma. I profughi dai territori di confine hanno facolta' di fare riferimento a documenti gia' presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche o le posizioni di fatto da comprovare. In tal caso essi dovranno indicare per tali documenti l'autorita' che li ha rilasciati o gli uffici presso cui sono depositati. I profughi suddetti hanno anche facolta' di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti purche' questi siano riconosciuti idonei dall'amministrazione.

Testo in vigore dal 13 maggio 1975 al 25 aprile 2001

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urn:nir:stato:legge:1975-04-23;142~art2 · fonte su Normattiva