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Il personale straordinario di cui al precedente articolo 1, al compimento, con esito favorevole, di un periodo ininterrotto di servizio non inferiore a sei mesi, e' collocato d'ufficio, nella qualifica iniziale del ruolo organico corrispondente alla categoria d'impiego non di ruolo cui appartiene, a prescindere dal titolo di studio posseduto, secondo le modalita' previste dall'articolo 2, comma quarto, della legge 4 febbraio 1966, n. 32. Il personale di cui sopra che, pur avendo superato con esito favorevole il suddetto periodo di servizio, non ha ancora compiuto, a tale data, l'eta' minima prevista dall'articolo 2, n. 2), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per poter accedere ad impieghi di Stato, sara' collocato d'ufficio, con i criteri e le modalita' indicate nel precedente comma, nel corrispondente ruolo organico, al raggiungimento, da parte dei singoli interessati, del diciottesimo anno di eta'. Sono comunque esclusi dal collocamento previsto dal primo comma del presente articolo coloro i quali, pur avendo superato, con esito favorevole, il prescritto periodo di servizio, abbiano gia' compiuto, a tale data, il cinquantesimo anno di eta'. Il rapporto di impiego si risolve di diritto nei confronti di coloro i quali non abbiano riportato il giudizio favorevole al termine del periodo di servizio non inferiore a sei mesi. Ai medesimi spetta, in tal caso, una indennita' pari ad una mensilita' del trattamento relativo al periodo di servizio effettivamente prestato. Il personale collocato in ruolo organico ai sensi del primo e secondo comma del presente articolo ha facolta' di optare, entro sessanta giorni dalla decorrenza della nomina, per la conservazione della iscrizione all'Istituto nazionale della previdenza sociale.
Testo in vigore dal 13 maggio 1975 al 25 aprile 2001
