Al personale inquadrato per effetto dei precedenti articoli si applicheranno le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, ed alla legge 5 giugno 1951, n. 376, ai fini del collocamento nei ruoli aggiunti delle Amministrazioni dello Stato previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16. Ai fini stessi, l'anzianita' prescritta decorrera' dalla data dell'inquadramento. L'immissione nei ruoli aggiunti non puo' avere, comunque, effetto da data anteriore a quella di entrata in vigore della presente legge. La domanda di collocamento nei ruoli aggiunti dovra' essere presentata, a pena di decadenza, non oltre due mesi dal compimento della prescritta anzianita' di servizio ovvero non oltre due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, qualora detta anzianita' sia stata gia' compiuta a tale data.

Testo vigente dal 28 ottobre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-08;970~art4 · fonte del testo