Il servizio prestato come personale non di ruolo, ai sensi del precedente art. 1, alle dipendenze dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, puo' essere riscattato, agli effetti del trattamento di quiescenza, con le modalita' ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni.
Testo vigente dal 28 ottobre 1957
