Il servizio prestato come personale non di ruolo, ai sensi del precedente art. 1, alle dipendenze dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, puo' essere riscattato, agli effetti del trattamento di quiescenza, con le modalita' ed alle condizioni previste dalle vigenti disposizioni.

Testo vigente dal 28 ottobre 1957

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urn:nir:stato:legge:1957-10-08;970~art5 · fonte del testo