Gli agenti consegnatari delle Amministrazioni militari che abbiano avuto gestioni a materia durante gli esercizi finanziari dal 1939-40 al 1945-46 e che, alla data di entrata in vigore della presente legge, per cause dipendenti dallo stato di guerra, non abbiano reso le relative contabilita' sono discaricati agli effetti contabili, prescindendo dalla procedura di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 1180. Detti agenti, sono altresi', discaricati per le contabilita' in materia, relative allo stesso periodo, prodotte ma andate distrutte dopo la resa e per quelle in sospeso presso le Amministrazioni militari. Eguale discarico si effettua per le contabilita' in materia degli esercizi finanziari 1937-38 e 1938-39 di Enti militari dislocati fuori del territorio metropolitano, che siano state rese agli uffici locali di revisione e che siano successivamente andate disperse per cause dipendenti dallo stato di guerra. Restano salve ed impregiudicate le responsabilita' emerse o che potessero emergere per fatti inerenti alle gestioni dei materiali nei suddetti esercizi finanziari.

Testo vigente dal 21 febbraio 1955

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urn:nir:stato:legge:1955-02-02;30~art1 · fonte del testo