I sottufficiali e militari di truppa della Guardia di finanza richiamati durante la guerra 1940-45 e mantenuti ininterrottamente in servizio dopo la cessazione dello stato di guerra, sono ulteriormente mantenuti in servizio fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ferma restando l'applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 9 marzo 1948, n. 450.

Testo vigente dal 24 giugno 1954

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urn:nir:stato:legge:1954-05-29;316~art1 · fonte del testo