L'inquadramento viene effettuato mediante nomina in prova nelle qualifiche di prima assunzione del gruppo del personale di ruolo corrispondente alle mansioni prevalentemente espletate nel biennio precedente la data di entrata in vigore della presente legge. La consistenza organica degli operai specializzati e quella degli operai qualificati - di cui alla tabella 0 annessa alla legge 28 marzo 1962, n. 143, modificata dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1078 - sono aumentate di un numero di posti corrispondente al numero di quei beneficiari della presente legge che verranno rispettivamente inquadrati nella categoria degli operai specializzati ed in quella degli operai qualificati. In relazione al conseguente complessivo aumento della consistenza organica degli operai specializzati e qualificati, e' apportata una corrispondente riduzione all'organico previsto dalla citata tabella O per gli operai comuni. In mancanza di adeguato titolo di studio l'inquadramento viene effettuato nella qualifica di prima assunzione del gruppo inferiore. In mancanza del titolo di studio di licenza elementare, l'interessato dovra' presentare entro e non oltre il periodo di inquadramento in prova il titolo stesso.

Testo vigente dal 7 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;727~art3 · fonte su Normattiva