All'onere annuo, valutato in lire 1.841 milioni, sara' provveduto mediante riduzione degli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sui quali gravano le spese per i servizi precedentemente appaltati (capitoli 136, 191, 193, 194, 226, 228, 229 e 275, dell'anno 1975 e corrispondenti capitoli degli anni successivi). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 7 gennaio 1976
