All'onere annuo, valutato in lire 1.841 milioni, sara' provveduto mediante riduzione degli stanziamenti del bilancio dell'Amministrazione dei monopoli di Stato sui quali gravano le spese per i servizi precedentemente appaltati (capitoli 136, 191, 193, 194, 226, 228, 229 e 275, dell'anno 1975 e corrispondenti capitoli degli anni successivi). Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 7 gennaio 1976

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urn:nir:stato:legge:1975-12-22;727~art6 · fonte su Normattiva