All'onere derivante dall'applicazione dei precedenti articoli 1 e 3, valutato in lire 650 milioni per l'anno finanziario 1977, sara' provveduto mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del capitolo 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per il medesimo anno finanziario. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 23 agosto 1977

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urn:nir:stato:legge:1977-08-08;557~art4 · fonte su Normattiva