L'autorizzazione concessa all'Istituto di credito per le imprese di pubblica utilita' con l'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 8 settembre 1947, n. 921, e' estesa alla sistemazione e conversione mediante emissione di obbligazioni in franchi svizzeri ad un tasso non superiore al 3 per cento, delle obbligazioni emesse in tale valuta dalla Societa' idroelettrica Piemonte.

Testo vigente dal 17 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-03;48~art2 · fonte del testo