Le obbligazioni in franchi svizzeri della Societa' idroelettrica Piemonte, soggette a cessione a norma degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 28 agosto 1935, n. 1614, e degli articoli 1 e 2 del regio decreto-legge 7 agosto 1936, n. 1631, saranno acquistate dall'Ufficio italiano dei cambi per conto e nell'interesse del Tesoro dello Stato, alle condizioni stabilite dal decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 788. Tali obbligazioni sono soggette a cessione, alle medesime condizioni, anche se appartenenti alle persone o comprese nelle attivita' di cui all'art. 4 del regio decreto-legge 28 dicembre 1936, n. 2197, convertito nella legge 7 giugno 1937, n. 973, qualora non siano presentate per la conversione prevista nel precedente art. 1.

Testo vigente dal 17 febbraio 1951

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urn:nir:stato:legge:1951-02-03;48~art4 · fonte del testo