Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Articolo abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1962
Confronto con la versione in vigore dal 24 dicembre 1962 al 16 dicembre 2010. 100 parole tolte, 10 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: Le entrate dei Fondi pensioni per il personale ferroviario sono costituite, per ogni esercizio finanziario:
tolto: a) dalle ritenute ordinarie e straordinarie operate, nelle misure stabilite dalle vigenti norme di legge, sugli stipendi e sugli altri assegni utili a pensione del personale ferroviario;
tolto: b) da un contributo dell'Azienda delle ferrovie dello Stato da stanziare nella parte ordinaria del bilancio della stessa Azienda, in ragione di cinque volte e mezza l'ammontare della ritenuta di cui al precedente punto a);
tolto: c) dagli interessi del patrimonio e da tutti gli altri proventi di qualunque natura riguardanti i predetti Fondi pensioni per il personale ferroviario.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1962-11-29;1688~art2 · fonte del testo