Dopo l'applicazione dell'art. 3 del decreto legislativo 13 aprile 1948, n. 592, i posti che si renderanno disponibili entro un biennio nel ruolo del personale subalterno saranno coperti esclusivamente dai fattorini aventi i requisiti di eta' e di servizio di cui all'articolo precedente e con gli stessi criteri ivi indicati.

Testo vigente dal 20 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;732~art4 · fonte del testo