Dopo due anni di effettivo e lodevole servizio i fattorini provvisori passeranno in pianta stabile quali fattorini telegrafici, e saranno inquadrati in apposito ruolo, la cui composizione sara' determinata con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni di concerto col Ministro per il tesoro. Con decreto motivato del Ministro per le poste e le telecomunicazioni puo' essere negato il passaggio la pianta stabile ai fattorini che abbiano demeritato e che, di conseguenza, non possono ulteriormente essere mantenuti in servizio presso l'Amministrazione postelegrafonica. I fattorini inquadrati in ruolo continueranno ad essere adibiti allo stesso servizio e ad essere retribuiti con lo stesso criterio che i fattorini provvisori di cui all'art. 1.

Testo vigente dal 20 settembre 1950

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urn:nir:stato:legge:1950-08-10;732~art2 · fonte del testo