Ai collocatori di I, II e III classe e' attribuita una retribuzione ed i relativi aumenti periodici nei limiti e alle condizioni fissati rispettivamente per le qualifiche di primi applicati, applicati ed alunni d'ordine previste dalla tabella C annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520.

Testo vigente dal 25 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;562~art9 · fonte del testo