Al funzionamento degli Uffici di collocamento di cui al penultimo comma dell'art. 22 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, si provvede con un contingente di seimila collocatori, cosi' ripartiti nelle seguenti qualifiche: collocatori di I classe...................... 600 collocatori di II classe...................... 1.200 collocatori di III classe...................... 4.200 I collocatori possono, per esigenze di servizio e compatibilmente con le distanze, essere incaricati di esplicare i loro compiti in piu' Comuni o piu' frazioni di Comune. L'Ufficio provinciale del lavoro dovra' stabilire e comunicare ai lavoratori dei Comuni interessati o delle frazioni interessate i giorni in cui il collocatore presta servizio nei Comuni o nelle frazioni stesse.

Testo vigente dal 25 giugno 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-05-16;562~art3 · fonte del testo