All'atto dell'inquadramento di cui all'articolo 1, il periodo di servizio prestato a contratto e' riconosciuto ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Al personale inquadrato nelle categorie dell'impiego non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, viene attribuita - a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti spettanti a qualsiasi titolo, esclusi quelli a carattere generale - l'eventuale differenza fra la retribuzione in godimento e quella spettante in base alla categoria di assegnazione.

Testo vigente dal 3 aprile 1968

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1968-03-12;270~art4 · fonte su Normattiva