All'atto dell'inquadramento di cui all'articolo 1, il periodo di servizio prestato a contratto e' riconosciuto ai fini dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio. Al personale inquadrato nelle categorie dell'impiego non di ruolo di cui al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100, viene attribuita - a titolo di assegno personale riassorbibile con i successivi aumenti spettanti a qualsiasi titolo, esclusi quelli a carattere generale - l'eventuale differenza fra la retribuzione in godimento e quella spettante in base alla categoria di assegnazione.
Testo vigente dal 3 aprile 1968
