Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennita' di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se piu' favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermita' contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento. Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilita', anziche' l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.

Testo vigente dal 11 giugno 1970

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 849/1988

    Questione infondata
    21 luglio 1988

    La norma impugnata nella parte in cui riserva agli ex combattenti con pensioni liquidate con sistema tabellare, come gli ufficiali giudiziari, determinati benefici non viola il principio di eguaglianza perché le peculiarità dell'ordinamento pensionistico degli ufficiali giudiziari non consentono di istituire un utile confronto tra la situazione di costoro e quella degli altri dipendenti statali, per i quali, a differenza dai primi, il trattamento pensionistico viene determinato in base al duplice parametro della anzianità e della entità della retribuzione (Questione manifestamente infondata).

    Art. 3 cost. · Art. 2 Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati

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  • Sentenza n. 123/1988

    Questione infondata
    2 febbraio 1988

    Poiche` la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'appli- cazione dei benefici combattentistici e` assicurata dall'art. 30- bis, l. n. 131 del 1983, non sussiste lesione dell'autonomia finanziaria degli enti locali tenuti all'erogazione dei benefici medesimi. (Non fondatezza delle questioni di legittimita` costi- tuzionale dell'art. 30-bis, l. 26 aprile 1983, n. 131, in riferi- mento agli artt. 5, 114, 119 e 128 Cost.; e degli artt. 1, 2, 3, commi primo, secondo e terzo, l. 24 maggio 1970, n. 336, e 6, l. 9 ottobre 1971, n. 824, in riferimento all'art. 81, comma quarto, Cost.).

    Art. 81 cost. · Art. 3 cost. · Art. 52 cost. · Art. 136 cost.

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  • Sentenza n. 71/1985

    Questione infondata
    20 marzo 1985

    Il beneficio concesso ai dipendenti pubblici ex combattenti, consistente nell'attribuzione di tre aumenti periodici straordinari, in aggiunta a quelli consentiti come limite massimo dai rispettivi ordinamenti o contratti collettivi di lavoro, calcolati non più secondo le percentuali previste dai singoli ordinamenti delle varie Amministrazioni, bensì secondo quella statuita per gli impiegati civili dello Stato, non introduce una ingiustificata diversità di trattamento all'interno della generale categoria dei dipendenti pubblici, ne' può dirsi che pregiudichi il buon andamento della Pubblica Amministrazione, in quanto, da un lato la differenziata situazione retributiva esistente nei diversi settori pubblici in cui si inserisce il provvedimento di favore, non può non essere rispecchiata così com'è e dall'altro, in tema di aumenti oltre il tetto massimo, il legislatore ben può discrezionalmente perequare la generale categoria dei pubblici dipendenti al livello minimo previsto dalla disciplina concernente gli impiegati civili dello Stato, senza con ciò comprimere le aspettative degli interessati in relazione alla logica dei singoli ordinamenti. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. - degli artt. 2, primo comma, della legge 24 maggio 1970, n. 336, e 3, ultimo comma, della legge 9 ottobre 1971, n. 824). - S. n. 194/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 97 cost. · Art. 2 Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati · Art. 3 Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1970-05-24;336~art2 · fonte su Normattiva