Vanno restituiti ai giudici remittenti gli atti relativi alle questioni di legittimità costituzionale - sollevate in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost. - dell'art. 6 della legge 9 ottobre 1971, n. 824, nella parte in cui non stabilisce di quali mezzi possano valersi l'INADEL ovvero gli altri "enti erogatori", menzionati dal secondo e dal terzo comma dell'articolo stesso, per fronteggiare gli oneri posti a loro carico dalle disposizioni dettate a favore degli ex combattenti; nonché degli artt. 1, 2, 3, primo, secondo e terzo comma, e 4 della legge 24 maggio 1970, n. 336, poiché attribuiscono diritti patrimoniali a favore del personale indicato nello stesso art. 4 (ex combattenti ed assimilati) senza indicare con quali mezzi gli enti tenuti al soddisfacimento debbano far fronte ai relativi oneri; ed ancora dell'art. 6 della citata legge n. 824 del 1971, nella parte in cui non indica i mezzi per far fronte agli oneri finanziari posti a carico di provincie, enti ospedalieri e unità sanitarie locali. Successivamente alla pronuncia delle ordinanze di rimessione è entrata infatti in vigore l'art. 30 bis del decreto-legge 28 febbraio 1983, n. 55 (recante provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno 1983), come modificato dalla legge di conversione 26 aprile 1983, n. 131, che ha aggiunto il seguente comma all'art. 6 della legge n. 824 del 1971: "All'onere finanziario, derivante dall'applicazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, al personale indicato dall'art. 4 della legge stessa, valutato in ragione di lire 300 miliardi all'anno provvede l'ente, l'istituto o l'azienda, datore di lavoro all'uopo parzialmente utilizzando o le disponilità del proprio bilancio proveniente dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato o quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dai medesimi"; di conseguenza, si rende necessario che i giudici a quibus rivalutino la rilevanza delle prospettate questioni alla stregua della sopravvenuta normativa. - S. n. 92/1981, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 6 della legge n. 824 del 1971, "nella parte in cui non indica con quali mezzi i Comuni, le aziende municipalizzate e relativi consorzi, faranno fronte agli oneri finanziari posti a loro carico".
Art. 81 cost. · Art. 6 Norme di attuazione, modificazione ed integrazione della legge 24 maggio 1970, n. 336, concernente norme a favore dei dipendenti dello Stato ed enti pubblici ex combattenti ed assimilati · Art. 1 Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati · Art. 2 Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati