I sottufficiali, le guardie scelte e le guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza assunti in servizio temporaneo di polizia, ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15, i quali conservino il possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del succitato provvedimento, possono essere ammessi alla sistemazione in ruolo prevista dall'art. 2 della presente legge anche se non risultino in possesso dei requisiti di cui ai numeri 2, 4 e 5 del terzo comma dell'art. 6 del regolamento del Corpo suddetto, approvato col regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, a condizione che prestino servizio da almeno tre anni e non abbiano superato l'eta' di anni 35 dalla data della loro assunzione in servizio temporaneo.

Testo vigente dal 21 luglio 1956

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urn:nir:stato:legge:1956-07-11;699~art3 · fonte del testo