Articolo abrogato dalla l. 7 febbraio 1958, n. 43.
Abrogato dal 11 marzo 1958
Articolo abrogato dalla l. 7 febbraio 1958, n. 43.
Abrogato dal 11 marzo 1958
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 21 luglio 1956 al 11 marzo 1958. 31 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge, tutte le vacanze disponibili che annualmente si verificheranno nell'organico delle guardie del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza saranno destinate cedente art. 2.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 7 FEBBRAIO 1958, N. 43
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-07-11;699~art4 · fonte del testo