Il periodo di finanziamento transitorio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 3 gennaio 1976, n. 17, e' prorogato al 31 dicembre 1990 nei confronti delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, delle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo e della regione Trentino-Alto Adige, nonche' delle province autonome di Trento e di Bolzano. Il termine di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, per la corresponsione, da parte di regioni, province e comuni, di contributi ad enti, con riferimento a tributi soppressi, e' prorogato al 31 dicembre 1990. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, l'ammontare dell'erogazione e' pari a quella spettante per l'anno precedente, maggiorata progressivamente del 4 per cento annuo. Il termine di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, relativo alla facolta' per gli enti interessati di rilasciare delegazioni di pagamento anche sulle somme sostitutive dovute dalle intendenze di finanza ai sensi del titolo I dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, e' prorogato al 31 dicembre 1990.
Testo vigente dal 12 agosto 1988
