Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, sostitutive di tributi erariali soppressi, gia' attribuiti in quota fissa alla regione Trentino-Alto Adige e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sono determinate in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo. Le somme sostitutive di tributi erariali soppressi, gia' attribuiti in quota variabile alle province autonome di Trento e di Bolzano, vengono determinate, per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 78 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670. Per ciascuno degli anni 1988, 1989 e 1990, le somme di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 638, da corrispondere alle aziende autonome di soggiorno, cura e turismo, in sostituzione di tributi soppressi, sono attribuite dall'Amministrazione finanziaria in misura pari a quelle spettanti per l'anno 1987, aumentate progressivamente del 4 per cento annuo. In caso di estinzione delle aziende per effetto delle leggi regionali di attuazione della legge 17 maggio 1983, n. 217, le predette somme sono attribuite alle rispettive regioni.

Testo vigente dal 12 agosto 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-08-01;340~art2 · fonte su Normattiva