Art. 6 — COMMA ABROGATO DAL D.L. 8 LUGLIO 1974, N.264, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 17 AGOSTO 1974, N.386
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Resta fermo, per quanto ha riferimento alle contabilita' degli anni decorsi, non ancora definite, il disposto del secondo comma dell'articolo 1 del decreto-legge indicato nel precedente articolo. Alle operazioni di liquidazione provvede una commissione nominata dal Ministro per la sanita' e composta da un consigliere della Corte dei conti, con funzioni di presidente, da un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della sanita', da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del tesoro e del lavoro e della previdenza sociale, designati dai rispettivi Ministri. La liquidazione deve essere chiusa entro otto mesi dal termine perentorio indicato nel precedente articolo. Con decreto del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per il tesoro, viene determinato il compenso spettante ai liquidatori, il cui onere gravera' sull'attivita' della gestione di liquidazione.
Testo in vigore dal 4 maggio 1971 al 30 agosto 1974
