Gli oneri derivanti per l'INPS dall'attuazione della presente legge, da rimborsare da parte dello Stato sulla base di apposita rendicontazione, sono valutati in lire 40 miliardi per gli anni 1998 e 1999, con un incremento di lire 2 miliardi annui per ciascuno degli anni successivi al 1999. Agli stessi si provvede:

  • a)quanto a lire 13 miliardi, a decorrere dal 1998, mediante utilizzo delle proiezioni del capitolo 3677 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto - legge 1 ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;
  • b)quanto a lire 27 miliardi, per gli anni 1998 e 1999 e corrispondenti oneri per gli anni successivi, mediante utilizzo delle proiezioni del capitolo 1176 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1997, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 4, del predetto decreto - legge n. 510 del 1996. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 21 luglio 1997

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urn:nir:stato:legge:1997-07-16;230~art4 · fonte su Normattiva